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Organismo Confidi Minori – Avvio della gestione dell’Elenco

Organismo Confidi Minori – Avvio della gestione dell’Elenco

L’Organismo Confidi Minori (OCM), a partire dal 10 febbraio 2020, ha avviato la gestione dell’elenco dei Confidi ex art. 112 del Testo Unico Bancario (come comunicato sul sito della Banca d’Italia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’8 febbraio 2020).

I Confidi 112 TUB possono, dunque, presentare istanza di iscrizione all’elenco con le modalità indicate sul sito dell’OCM www.organismocm.it.

Ai sensi dell’art. 10, del d.lgs. 141/2010, i confidi minori iscritti nella sezione dell’elenco generale ex previgente art. 155, comma 4, del T.U. bancario, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi dall’avvio dell’OCM (c.d. periodo transitorio, che si concluderà pertanto il 10 febbraio 2021). L’istanza di iscrizione nel nuovo elenco tenuto dall’OCM va presentata all’Organismo almeno tre mesi prima della scadenza del periodo transitorio (vale a dire entro il 10 novembre 2020). In pendenza dell’istanza di iscrizione, i confidi possono continuare ad operare anche oltre il termine di dodici mesi.

Qualora non abbiano presentato istanza di iscrizione all’OCM entro il predetto termine, o in caso di mancato accoglimento dell’istanza, i confidi deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento all’attività riservata di rilascio di garanzie mutualistiche.

Dal 10 febbraio la Banca d’Italia continua a tenere l’elenco dei confidi minori ex art. 155, comma 4, del previgente TUB, fino alla scadenza del periodo transitorio; dalla stessa data cessa di ricevere nuove istanze di iscrizione.