24 Mar Tutela del Marchio sul Web: suggerimenti per le piccole imprese
Anche le piccole e medie imprese hanno problemi simili alla grandi multinazionali; tutte le aziende, infatti, soffrono di una certa fragilità per quanto riguarda la tutela del marchio.
Se la legislazione ed una certa giurisprudenza hanno prodotto strumenti idonei a combattere i fenomeni della contraffazione, alterazione ed utilizzo improprio di marchi o segni distintivi (in Italia il reato è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa che varia da 2.500 a 25.000 euro, art. 473 c.p.), per quanto riguarda l’universo del web, la questione è molto più complessa.
Nei fatti, anche le grandi Corporation agli albori di internet dovettero misurarsi con questo problema, che si manifestava attraverso pratiche di “cybersquatting”, ossia la registrazione, abusiva, di domini con nomi di marchi commerciali noti, al fine di realizzare un lucro sulla vendita del dominio ai diretti interessati/defraudati.
Gli Stati Uniti furono i primi a combattere il fenomeno con una legge ad hoc, l’Anticybersquatting Consumer Protection Act del 1999.
In Italia, invece, l’assenza di una legislazione specifica ha favorito interpretazioni diverse tra loro in dottrina: chi valuta il domain-name equiparabile ad un’insegna e, di conseguenza, applicabile la normativa sui nomi (art. 7 c.c.), sui marchi ed i segni distintivi (artt. 2569 – 2574 c.c.) e sulla contraffazione (art. 473 c.p.), e chi invece non giudica il domain-name un segno distintivo, bensì semplicemente un codice di posizionamento nel web, che risponde solo alla legge del “first come, first served“.
La giurisprudenza, di fatto, da ragione al primo orientamento, con sentenze che prevedono l’equiparazione tra contraffazione e la registrazione di un sito confondibile con un marchio registrato altrui, ma nonostante ciò in Italia ancora non esiste una norma che regoli e tuteli le imprese nel web, lasciando l’iniziativa e dil giudizio al magistrato di turno.
Da parte loro, le PMI è consigliabile che si tutelino con alcuni accorgimenti:
- definire precise strategie di deposito e registrazione di nomi, marchi e domini;
- inserire condizioni e termini per regolare eventuali link al proprio website (per evitare fenomeni di framing e deeplinking, ossia collegamenti ipertestuali con altri siti non autorizzati);
- controllare i metatags dei propri competitors (i contraffattori utilizzano, tra i metatags, nomi di marchi celebri per aumentare visibilità ed indicizzazione dei propri siti web sui motori di ricerca);
- verificare, periodicamente e frequentemente, il posizionamento del proprio marchio su internet, per valutare possibili variazioni anomale;
- dotarsi di software che esplorano la rete monitorando il marchio;
- utilizzare il simbolo ® accanto al marchio da tutelare o specificare la registrazione del marchio medesimo;
- farsi assistere da professionisti veramente esperti (rarissimi).
A volte è sufficiente adottare questi ed altri accorgimenti per proteggersi da possibili violazioni ed evitare spiacevoli lungaggini burocratiche e legali.
Il consiglio, comunque, è prevenire, ma anche contrastare sempre ogni abuso; spesso un avviso di carattere legale serve a far desistere i contraffattori.
Il marchio, o brand all’inglese, è di vitale importanza per le piccole e medie imprese – e per il Made in Italy – che lottano in una giungla di concorrenti e per le quali anche solo un pizzico di visibilità in più può fare la differenza.
Nell’attesa che il Legislatore si adoperi per risolvere il vuoto normativo sul tema, l’auspicio è che tutte le aziende, grandi o piccole, riescano a trovare gli strumenti più adatti per tutelarsi da questo odioso fenomeno.
E’ opportuno, infine, evidenziare che gli abusi possono esser segnalati alle autorità competenti, che la giustizia comunque fa sempre il suo corso e che la ragione ed il diritto, alla fine, trovano sempre la giusta ragione.