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Fondo prevenzione usura: le novità della Legge di Bilancio 2025

Fondo prevenzione usura: le novità della Legge di Bilancio 2025

I commi 864-866 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1 gennaio 2025, apportano modifiche rilevanti alla disciplina del “Fondo antiusura”, istituito dall’articolo 15 della Legge n. 108 del 1996, con l’obiettivo di razionalizzare il quadro normativo. Queste modifiche, che si inseriscono in un processo di coordinamento legislativo, introducono modifiche significative nei meccanismi di gestione e distribuzione delle risorse destinate alla prevenzione del fenomeno usurario.

Le principali novità normative

  1. Ribilanciamento delle risorse: Una delle novità più evidenti riguarda la redistribuzione delle quote del Fondo. Le risorse destinate ai Confidi passano dal 70% al 60%, mentre quelle assegnate alle associazioni e fondazioni antiusura salgono dal 30% al 40%. Questo cambiamento implica una riorganizzazione delle priorità nel sostegno alle diverse categorie di attori coinvolti nella lotta contro l’usura.
  1. Riduzione del parametro della probabilità di default: I contributi del Fondo potranno essere concessi a favore delle piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario, individuata mediante un giudizio sintetico sulla probabilità di insolvenza, ad un anno, dell’impresa beneficiaria, in misura non inferiore al 3,6 per cento (prima al 5,2 per cento).
  2. Erogazione diretta dei contributi: I Confidi potranno utilizzare una parte dei contributi del Fondo per erogare credito, con un importo massimo per operazione di 40.000 euro, a favore di micro, piccole e medie imprese che si trovano in difficoltà finanziaria, purché almeno il 20% del finanziamento venga concesso con risorse proprie dei Confidi.
  3. Requisiti dei Confidi gestori dei fondi: L’assegnazione dei fondi è subordinato al rispetto di criteri più rigorosi per l’individuazione dei Confidi eleggibili. È infatti richiesto che i Confidi siano “soggetti garanti autorizzati” a operare con il Fondo centrale di garanzia per le PMI.
  4. Abrogazione e coordinamento normativo: Alcuni articoli precedenti, come i commi 256, 257 e 258 della Legge n. 178 del 2020, sono stati abrogati in quanto incompatibili con le nuove disposizioni. Queste abrogazioni rientrano in un processo di razionalizzazione normativa, in cui la disciplina del Fondo è stata aggiornata e coordinata attraverso l’introduzione del nuovo articolo 15.


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